(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17  del
                           18 maggio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
  la seguente legge: 
 
  (Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione  della
partecipazione  azionaria  nella  societa'  Sviluppo  Italia  Toscana
s.c.p.a. e trasformazione nella societa' Sviluppo Toscana s.p.a.); 
  Visto il parere  istituzionale  obbligatorio  favorevole,  espresso
dalla Prima Commissione nella seduta del 20 marzo 2018; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di razionalizzare le modalita' di finanziamento  delle
societa' in house della Regione Toscana, sono introdotte nelle  leggi
istitutive disposizioni  analoghe  in  relazione  alla  tipologia  di
attivita' svolte; 
    2. Al fine di differenziare le modalita' di  finanziamento  delle
attivita'  istituzionali  delle  societa'  in  house  e'  riformulato
l'oggetto  sociale  distinguendo  fra   attivita'   istituzionali   a
carattere continuativo e  attivita'  istituzionali  a  carattere  non
continuativo; 
    3. Le attivita'  istituzionali  a  carattere  continuativo  hanno
rilevanza strategica,  sono  indefettibili  per  la  Regione  e  sono
pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in  grado
di  garantire  elevato  livello  delle  professionalita'   impiegate,
terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa; tali  attivita'
sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale  il
cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura  dei  costi
che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento; 
    4. Per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo e'
previsto il finanziamento mediante la corresponsione di  un  compenso
sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita'; 
    5. E' necessario prevedere l'entrata in vigore  anticipata  della
presente legge in considerazione dell'urgenza a provvedere ad  alcuni
adempimenti   connessi   alla   vita   della   societa',   quali   la
rideterminazione del compenso dell'amministratore unico,  secondo  le
nuove regole in vista della nomina dello stesso; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                          Oggetto sociale. 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 28/2008 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2008,  n.
28  (Acquisizione  della  partecipazione  azionaria  nella   societa'
Sviluppo Italia Toscana  s.c.p.a.  e  trasformazione  nella  societa'
Sviluppo Toscana s.p.a.) e' sostituito dal seguente: 
  «1. La societa' Sviluppo Toscana  s.p.a.  opera  prevalentemente  a
supporto della Regione e degli  enti  dipendenti,  nel  rispetto  dei
requisiti della legislazione comunitaria  in  materia  di  «in  house
providing», nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed
ha il seguente oggetto sociale: 
    a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari
di interesse regionale; 
    b) consulenza e assistenza per la programmazione  in  materia  di
incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione; 
    c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione
di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi,  strumenti  di
carattere finanziario ed ogni  altro  tipo  di  beneficio  regionale,
nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici; 
    d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle  attivita'
di gestione, controllo e pagamento del programma operativo  regionale
(POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per  il  periodo
2014 - 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17  dicembre  2013  recante  disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e  la
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo  di  coesione  e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
    e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche
di intervento in materia di  ricerca,  innovazione  e  sostegno  alla
competitivita' del  sistema  imprenditoriale  toscano,  ivi  comprese
azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati
della ricerca pubblica; 
    f)  supporto  a  progetti   di   investimento   e   di   sviluppo
territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione; 
    g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attivita'  rivolte
alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle
comunita' locali regionali, nel quadro di  programmi  di  committenza
pubblica regionale; 
    h) informatizzazione e  manutenzione  evolutiva  del  sistema  di
gestione e controllo del POR FESR 2014 - 2020; 
    i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei  protocolli  di
colloquio tra i Sistemi informativi regionali per la  gestione  degli
aiuti di stato e il Sistema  del  Registro  nazionale  aiuti  di  cui
all'art. 52, comma 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea).».